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LEGGE 16 ottobre 1954, n. 1043

Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra.

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Testo in vigore dal:  30-11-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le disposizioni di cui alla legge 26 ottobre 1952, n. 1464, relative alla proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra, si applicano anche per il periodo dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 ottobre 1954

EINAUDI SCELBA - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO