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LEGGE 16 ottobre 1954, n. 1043

Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra.

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Testo in vigore dal: 30-11-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  disposizioni  di  cui  alla  legge  26  ottobre  1952, n. 1464,
relative  alla  proroga  del  pagamento  degli assegni rinnovabili di
guerra,  si  applicano  anche  per il periodo dal 1 luglio 1954 al 30
giugno 1955.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 16 ottobre 1954

                               EINAUDI

                                                        SCELBA - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO