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LEGGE 31 luglio 1954, n. 616

Proroga al 31 ottobre 1954 del termine stabilito con la legge 26 giugno 1954, n. 341, per l'esercizio provvisorio del bilancio relativo all'anno finanziario 1954-55.

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Testo in vigore dal:  13-8-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È prorogato al 31 ottobre 1954 il termine stabilito con la legge 26 giugno 1954, n. 341, per l'esercizio provvisorio dei bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1954-55, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalità previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, già presentato alle Assemblee legislative.