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LEGGE 31 luglio 1954, n. 616

Proroga al 31 ottobre 1954 del termine stabilito con la legge 26 giugno 1954, n. 341, per l'esercizio provvisorio del bilancio relativo all'anno finanziario 1954-55.

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Testo in vigore dal: 13-8-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  prorogato  al 31 ottobre 1954 il termine stabilito con la legge
26 giugno 1954, n. 341, per l'esercizio provvisorio dei bilanci delle
Amministrazioni  dello  Stato per l'anno finanziario 1954-55, secondo
gli  stati  di  previsione  dell'entrata  e  della  spesa  e  con  le
disposizioni  e  modalita'  previste  nei  relativi disegni di legge,
costituenti  il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo,
gia' presentato alle Assemblee legislative.