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LEGGE 31 luglio 1954, n. 580

Concessione al personale statale in attività e in quiescenza, compresi i magistrati, di una anticipazione sui futuri miglioramenti economici.

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Testo in vigore dal:  8-8-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al personale statale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione è stabilito dalle tabelle contenute negli allegati I a VIII al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, è corrisposta, sui futuri miglioramenti economici che verranno concessi con decorrenza 1 gennaio 1954, una anticipazione, una volta tanto, pari alla metà dell'importo netto della tredicesima mensilità prevista per la posizione di impiego posseduta al 1 luglio 1954.
Per il personale assunto posteriormente al 1 luglio 1954 detta anticipazione è commisurata alla metà di quella spettante ai sensi del precedente comma al personale avente pari grado o qualifica.
L'importo dell'anticipazione di cui ai precedenti commi va arrotondato per eccesso a lire cento.