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LEGGE 31 luglio 1954, n. 580

Concessione al personale statale in attività e in quiescenza, compresi i magistrati, di una anticipazione sui futuri miglioramenti economici.

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Testo in vigore dal: 8-8-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  personale  statale  in  servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge il cui trattamento economico per stipendio, paga
o  retribuzione e' stabilito dalle tabelle contenute negli allegati I
a  VIII al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n.
767,  e' corrisposta, sui futuri miglioramenti economici che verranno
concessi  con decorrenza 1 gennaio 1954, una anticipazione, una volta
tanto,   pari   alla   meta'  dell'importo  netto  della  tredicesima
mensilita' prevista per la posizione di impiego posseduta al 1 luglio
1954.
  Per  il  personale  assunto  posteriormente  al 1 luglio 1954 detta
anticipazione  e' commisurata alla meta' di quella spettante ai sensi
del precedente comma al personale avente pari grado o qualifica.
  L'importo   dell'anticipazione   di  cui  ai  precedenti  commi  va
arrotondato per eccesso a lire cento.