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LEGGE 13 luglio 1954, n. 541

Promozioni in soprannumero nei gradi di colonnello e di tenente colonnello nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

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Testo in vigore dal:  17-8-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È conferita al Ministro per l'interno la facoltà di promuovere, a scelta, al grado di colonnello, quattro tenenti colonnelli del ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al grado di tenente colonnello quattro maggiori appartenenti allo stesso ruolo.
La scelta degli ufficiali da promuovere deve essere fatta fra quelli reclutati ai sensi della legge 26 gennaio 1942, n. 39. Le promozioni si intendono fatte in soprannumero, con obbligo per l'Amministrazione di riassorbirle nel termine di sei anni a partire dal 1 gennaio 1957.