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LEGGE 13 luglio 1954, n. 541

Promozioni in soprannumero nei gradi di colonnello e di tenente colonnello nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

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Testo in vigore dal: 17-8-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' conferita al Ministro per l'interno la facolta' di promuovere, a
scelta,  al grado di colonnello, quattro tenenti colonnelli del ruolo
degli  ufficiali  del  Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al
grado di tenente colonnello quattro maggiori appartenenti allo stesso
ruolo.
  La  scelta  degli  ufficiali  da  promuovere  deve essere fatta fra
quelli  reclutati  ai  sensi  della  legge 26 gennaio 1942, n. 39. Le
promozioni  si  intendono  fatte  in  soprannumero,  con  obbligo per
l'Amministrazione  di  riassorbirle nel termine di sei anni a partire
dal 1 gennaio 1957.