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LEGGE 1 giugno 1954, n. 326

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di emendamento della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottato a Ginevra dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro il 25 giugno 1953.

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Testo in vigore dal:  10-7-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto di emendamento della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottato a Ginevra dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro il 25 giugno 1953.