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LEGGE 1 giugno 1954, n. 326

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di emendamento della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottato a Ginevra dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro il 25 giugno 1953.

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Testo in vigore dal: 10-7-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Atto
di  emendamento della Costituzione dell'Organizzazione internazionale
del   lavoro,   adottato   a   Ginevra   dalla   Conferenza  generale
dell'Organizzazione internazionale del lavoro il 25 giugno 1953.