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LEGGE 25 maggio 1954, n. 304

Trasferimento nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli ex impiegati del soppresso Istituto nazionale infortuni per la Venezia Giulia e Zara titolari di rendite vitalizie liquidate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, convertito, con modificazioni, nella legge 20 luglio 1934, n. 1499.

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Testo in vigore dal:  7-7-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli ex impiegati del soppresso Istituto nazionale infortuni per la Venezia Giulia e Zara, con sede in Trieste, e i loro superstiti, attualmente fruenti di rendite vitalizie derivanti da polizze di assicurazione emesse dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in conformità a quanto stabilito nell'art. 5 del regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, convertito, con modificazioni, nella legge 20 luglio 1934, n. 1499, sono trasferiti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ed ammessi a fruire delle relative prestazioni, a decorrere dal 1 gennaio -1953.