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LEGGE 25 maggio 1954, n. 304

Trasferimento nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli ex impiegati del soppresso Istituto nazionale infortuni per la Venezia Giulia e Zara titolari di rendite vitalizie liquidate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, convertito, con modificazioni, nella legge 20 luglio 1934, n. 1499.

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Testo in vigore dal: 7-7-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  ex impiegati del soppresso Istituto nazionale infortuni per la
Venezia  Giulia  e  Zara,  con  sede in Trieste, e i loro superstiti,
attualmente  fruenti  di  rendite  vitalizie  derivanti da polizze di
assicurazione  emesse dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in
conformita' a quanto stabilito nell'art. 5 del regio decreto-legge 15
marzo  1934,  n.  502,  convertito, con modificazioni, nella legge 20
luglio  1934,  n.  1499,  sono trasferiti nell'assicurazione generale
obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti ed
ammessi  a  fruire  delle  relative  prestazioni,  a  decorrere dal 1
gennaio -1953.