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LEGGE 19 maggio 1954, n. 321

Modificazione dell'art. 2 della legge 1 agosto 1949, n. 770, concernente la destinazione all'estero del personale d'ordine del Ministero degli affari esteri.

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Testo in vigore dal:  10-7-1954
La Camera del deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'art. 2 della legge 1 agosto 1949, n. 770, è modificato come segue:
"Le funzioni di archivista presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari di 1° categoria sono esercitate dal personale di ruolo d'ordine del Ministero degli affari esteri che abbia prestato servizio presso le Amministrazioni dello Stato anche in qualità di impiegato non di ruolo per un periodo non inferiore a cinque anni, dei quali almeno due nel ruolo d'ordine dell'Amministrazione degli affari esteri".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a, chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1954

EINAUDI SCELBA - PICCIONI - GAVA

Visto, il Guardasigilli DE PIETRO