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LEGGE 19 maggio 1954, n. 321

Modificazione dell'art. 2 della legge 1 agosto 1949, n. 770, concernente la destinazione all'estero del personale d'ordine del Ministero degli affari esteri.

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Testo in vigore dal: 10-7-1954
La Camera del deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.  2  della  legge  1  agosto 1949, n. 770, e' modificato come
segue:
  "Le  funzioni di archivista presso le Rappresentanze diplomatiche e
gli Uffici consolari di 1° categoria sono esercitate dal personale di
ruolo  d'ordine  del Ministero degli affari esteri che abbia prestato
servizio  presso  le Amministrazioni dello Stato anche in qualita' di
impiegato  non  di  ruolo per un periodo non inferiore a cinque anni,
dei  quali  almeno  due nel ruolo d'ordine dell'Amministrazione degli
affari esteri".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo  a,  chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 19 maggio 1954

                               EINAUDI

                                             SCELBA - PICCIONI - GAVA

Visto, il Guardasigilli DE PIETRO