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LEGGE 10 aprile 1954, n. 106

Norme per la proroga della durata in carica dei Consigli direttivi degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie.

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Testo in vigore dal:  11-5-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

I Consigli direttivi - degli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti e i Consigli direttivi dei Collegi delle ostetriche, in carica al 31 dicembre 1953, continuano a funzionare fino al 31 dicembre 1954.
A quest'ultima data scadono i Consigli che per qualsiasi ragione siano eletti fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1951.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare coma legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1954

EINAUDI SCELBA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO