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LEGGE 10 aprile 1954, n. 106

Norme per la proroga della durata in carica dei Consigli direttivi degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie.

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Testo in vigore dal: 11-5-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  Consigli  direttivi  -  degli  Ordini  dei medici-chirurghi, dei
veterinari  e dei farmacisti e i Consigli direttivi dei Collegi delle
ostetriche,  in  carica  al 31 dicembre 1953, continuano a funzionare
fino al 31 dicembre 1954.
  A  quest'ultima  data  scadono i Consigli che per qualsiasi ragione
siano eletti fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1951.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare coma legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 aprile 1954

                               EINAUDI

                                                               SCELBA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO