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LEGGE 31 marzo 1954, n. 118

Acquisto di un immobile da adibire a sede dell'Ambasciata d'Italia in Atene.

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Testo in vigore dal:  15-5-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministero degli affari esteri è autorizzato, entro il limite massimo di 312 milioni di lire, a provvedere a quanto occorra per l'acquisto di un immobile da adibire a sede dell'Ambasciata d'Italia in Atene.