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LEGGE 31 marzo 1954, n. 118

Acquisto di un immobile da adibire a sede dell'Ambasciata d'Italia in Atene.

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Testo in vigore dal: 15-5-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministero  degli  affari esteri e' autorizzato, entro il limite
massimo  di  312  milioni  di lire, a provvedere a quanto occorra per
l'acquisto  di un immobile da adibire a sede dell'Ambasciata d'Italia
in Atene.