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LEGGE 23 marzo 1954, n. 81

Miglioramenti economici ai personali della Magistratura ordinaria e militare, della Magistratura amministrativa e della Avvocatura dello Stato per l'anno 1953.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  11-4-1954 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al personale della Magistratura ordinaria, amministrativa, militare e agli avvocati e procuratori dello Stato è attribuito, ad integrazione del trattamento economico per l'anno 1953, un miglioramento pari al 30 per cento dello stipendio mensile lordo previsto dalla legge 25 luglio 1952, n. 990.
Per le modalità della corresponsione di tale miglioramento provvederanno, con apposito decreto, i Ministri competenti di concerto con il Ministro per il tesoro.