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LEGGE 23 marzo 1954, n. 81

Miglioramenti economici ai personali della Magistratura ordinaria e militare, della Magistratura amministrativa e della Avvocatura dello Stato per l'anno 1953.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 11-4-1954
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al personale della Magistratura ordinaria, amministrativa, militare
e   agli  avvocati  e  procuratori  dello  Stato  e'  attribuito,  ad
integrazione   del   trattamento   economico   per  l'anno  1953,  un
miglioramento  pari  al  30  per  cento dello stipendio mensile lordo
previsto dalla legge 25 luglio 1952, n. 990.
  Per   le  modalita'  della  corresponsione  di  tale  miglioramento
provvederanno,   con  apposito  decreto,  i  Ministri  competenti  di
concerto con il Ministro per il tesoro.