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LEGGE 20 marzo 1954, n. 78

Nuove misure delle indennità di alloggio e di malaria ai cantonieri delle strade statali, previste dall'art. 57 del decreto Ministeriale 1 ottobre 1925.

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Testo in vigore dal:  25-4-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'indennità di alloggio spettante ai capi cantonieri e cantonieri delle strade statali dipendenti dall'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) che non godano di alloggio demaniale, è fissata in lire 12.000 annue per il personale ammogliato o vedovo con prole minorenne convivente ed a carico; in lire 9000 annue per il rimanente personale.
L'indennità di malaria prevista per i capi cantonieri e cantonieri delle strade statali dipendenti dall'A.N.A.S. che risiedano in località riconosciute malariche, è fissata nella misura di lire 24 giornaliere.
Le nuove misure delle indennità di cui ai due precedenti commi hanno effetto dal 1 luglio 1951.