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LEGGE 20 marzo 1954, n. 78

Nuove misure delle indennità di alloggio e di malaria ai cantonieri delle strade statali, previste dall'art. 57 del decreto Ministeriale 1 ottobre 1925.

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Testo in vigore dal: 25-4-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'indennita'  di alloggio spettante ai capi cantonieri e cantonieri
delle strade statali dipendenti dall'Azienda nazionale autonoma delle
strade  statali  (A.N.A.S.)  che non godano di alloggio demaniale, e'
fissata in lire 12.000 annue per il personale ammogliato o vedovo con
prole  minorenne  convivente  ed  a carico; in lire 9000 annue per il
rimanente personale.
  L'indennita' di malaria prevista per i capi cantonieri e cantonieri
delle  strade  statali  dipendenti  dall'A.N.A.S.  che  risiedano  in
localita'  riconosciute malariche, e' fissata nella misura di lire 24
giornaliere.
  Le  nuove  misure  delle  indennita' di cui ai due precedenti commi
hanno effetto dal 1 luglio 1951.