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LEGGE 4 novembre 1953, n. 855

Autorizzazione della spesa necessaria al funzionamento della Corte costituzionale.

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Testo in vigore dal:  10-12-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per il funzionamento della Corte costituzionale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1953-54, la spesa di lire 120 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.