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LEGGE 4 novembre 1953, n. 855

Autorizzazione della spesa necessaria al funzionamento della Corte costituzionale.

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Testo in vigore dal: 10-12-1953
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per il funzionamento della Corte costituzionale e' autorizzata, per
l'esercizio  finanziario  1953-54,  la  spesa di lire 120 milioni, da
iscrivere  nello  stato  di  previsione della spesa del Ministero del
tesoro.