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LEGGE 31 ottobre 1953, n. 831

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a contrarre mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche fino a concorrenza di 40 miliardi di lire, per l'elettrificazione delle linee ed altre opere patrimoniali e di ripristino.

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Testo in vigore dal:  13-11-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche mutui fino a concorrenza di 40 miliardi di lire.