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LEGGE 31 ottobre 1953, n. 831

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a contrarre mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche fino a concorrenza di 40 miliardi di lire, per l'elettrificazione delle linee ed altre opere patrimoniali e di ripristino.

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Testo in vigore dal: 13-11-1953
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Amministrazione  delle  ferrovie  dello  Stato  e'  autorizzata a
contrarre  con  il  Consorzio di credito per le opere pubbliche mutui
fino a concorrenza di 40 miliardi di lire.