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LEGGE 31 ottobre 1953, n. 830

Istituzione di un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si effettuano in otto giornate domenicali.

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Testo in vigore dal:  11-11-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È istituito, per la stagione invernale 1953-1954, il "Fondo nazionale di soccorso invernale", allo scopo di incrementare l'assistenza invernale agli indigenti, con mezzi finanziari stabiliti per legge o provenienti da altre contribuzioni, anche volontarie.
La gestione del Fondo stesso è affidata al Ministero dell'interno, secondo le direttive impartite da un Comitato composto dei Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.