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LEGGE 31 ottobre 1953, n. 830

Istituzione di un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si effettuano in otto giornate domenicali.

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Testo in vigore dal: 11-11-1953
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  istituito,  per  la  stagione  invernale  1953-1954,  il "Fondo
nazionale   di   soccorso  invernale",  allo  scopo  di  incrementare
l'assistenza invernale agli indigenti, con mezzi finanziari stabiliti
per legge o provenienti da altre contribuzioni, anche volontarie.
  La gestione del Fondo stesso e' affidata al Ministero dell'interno,
secondo  le  direttive impartite da un Comitato composto dei Ministri
per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.