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LEGGE 10 febbraio 1953, n. 74

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore della Fondazione Acropoli Alpina.

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Testo in vigore dal:  25-3-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

Art. 1


Il contributo annuo dello Stato ai favore della Fondazione Acropoli Alpina è elevato a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53, da lire 200.000 a lire 500.000.