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LEGGE 10 febbraio 1953, n. 74

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore della Fondazione Acropoli Alpina.

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Testo in vigore dal: 25-3-1953
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

                               Art. 1.

  Il contributo annuo dello Stato ai favore della Fondazione Acropoli
Alpina  e' elevato a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53, da
lire 200.000 a lire 500.000.