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LEGGE 10 aprile 1953, n. 311

Autorizzazione di assegnazione di un fondo di un miliardo per costruzione, acquisto o adattamento di edifici per gli uffici finanziari.

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Testo in vigore dal:  23-5-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzato su apposito capitolo del bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici lo stanziamento straordinario di lire un miliardo per la costruzione, l'acquisto o l'adattamento di fabbricati da adibire a uffici finanziari.
Il programma per l'attuazione del disposto di cui al precedente comma sarà stabilito di concerto fra il Ministero dei lavori pubblici e quello delle finanze.