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LEGGE 10 aprile 1953, n. 311

Autorizzazione di assegnazione di un fondo di un miliardo per costruzione, acquisto o adattamento di edifici per gli uffici finanziari.

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Testo in vigore dal: 23-5-1953
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzato  su  apposito capitolo del bilancio della spesa del
Ministero  dei  lavori pubblici lo stanziamento straordinario di lire
un  miliardo  per  la  costruzione,  l'acquisto  o  l'adattamento  di
fabbricati da adibire a uffici finanziari.
  Il  programma  per  l'attuazione  del disposto di cui al precedente
comma  sara'  stabilito  di  concerto  fra  il  Ministero  dei lavori
pubblici e quello delle finanze.