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LEGGE 9 aprile 1953, n. 305

Valutazione ai fini del trattamento di pensione del servizio prestato dal personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza richiamato o trattenuto.

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Testo in vigore dal:  22-5-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il servizio prestato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dal personale appartenente al Corpo stesso o ai soppressi Corpi di polizia in qualità di trattenuto o di richiamato per esigenze eccezionali, a termini della legge 1 settembre 1940, n. 1373, è considerato utile ai fini della pensione.