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LEGGE 9 aprile 1953, n. 305

Valutazione ai fini del trattamento di pensione del servizio prestato dal personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza richiamato o trattenuto.

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Testo in vigore dal: 22-5-1953
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  servizio prestato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
dal  personale  appartenente  al Corpo stesso o ai soppressi Corpi di
polizia  in  qualita'  di  trattenuto  o  di  richiamato per esigenze
eccezionali,  a  termini  della  legge  1 settembre 1940, n. 1373, e'
considerato utile ai fini della pensione.