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LEGGE 9 aprile 1953, n. 304

Concessione di una indennità ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza richiamati o trattenuti, collocati in congedo senza diritto a trattamento di quiescenza.

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Testo in vigore dal:  22-5-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei soppressi Corpi di polizia trattenuti o richiamati in servizio ai sensi della legge 1 settembre 1940, n. 1373, collocati o da collocarsi in congedo dalla data di cessazione dello stato di guerra (15 aprile 1946), senza aver compiuto il periodo minimo di servizio per aver diritto a pensione, compete una indennità, per una volta tanto, pari ad una mensilità di stipendio o a trenta giorni di pagabase, integrati dall'importo mensile della indennità speciale di pubblica sicurezza e della indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza e dal dodicesimo della 13ª mensilità, per ogni anno di servizio prestato dalla data del trattenimento o dell'ultimo richiamo.