stai visualizzando l'atto

LEGGE 9 aprile 1953, n. 304

Concessione di una indennità ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza richiamati o trattenuti, collocati in congedo senza diritto a trattamento di quiescenza.

nascondi
Testo in vigore dal: 22-5-1953
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo delle guardie
di  pubblica  sicurezza e dei soppressi Corpi di polizia trattenuti o
richiamati  in  servizio  ai  sensi  della legge 1 settembre 1940, n.
1373,  collocati  o da collocarsi in congedo dalla data di cessazione
dello  stato  di  guerra  (15  aprile  1946),  senza aver compiuto il
periodo  minimo  di servizio per aver diritto a pensione, compete una
indennita',  per una volta tanto, pari ad una mensilita' di stipendio
o  a  trenta giorni di pagabase, integrati dall'importo mensile della
indennita'  speciale  di  pubblica  sicurezza  e  della indennita' di
servizio  speciale  di  pubblica sicurezza e dal dodicesimo della 13ª
mensilita',  per  ogni  anno  di  servizio  prestato  dalla  data del
trattenimento o dell'ultimo richiamo.