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LEGGE 11 aprile 1953, n. 289

Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e per la concessione di contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario (esercizio finanziario 1953-54).

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Testo in vigore dal:  17-5-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa di lire 8.900.000.000 per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica ed alla concessione di sussidi nelle opere di miglioramento fondiario ai sensi dei regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
La spesa di cui al precedente comma è destinata:
a) per lire 6.900.000.000 all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, di cui 400.000.000 di lire per opere da eseguirsi in Sardegna;
b) per lire 2.000.000.000 alla concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario.