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LEGGE 11 aprile 1953, n. 289

Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e per la concessione di contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario (esercizio finanziario 1953-54).

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Testo in vigore dal: 17-5-1953
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  spesa  di  lire  8.900.000.000  per provvedere
all'esecuzione  di opere pubbliche di bonifica ed alla concessione di
sussidi  nelle  opere  di  miglioramento fondiario ai sensi dei regio
decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
  La spesa di cui al precedente comma e' destinata:
    a)  per  lire  6.900.000.000 all'esecuzione di opere pubbliche di
bonifica,  di  cui  400.000.000  di  lire  per  opere da eseguirsi in
Sardegna;
    b)  per  lire 2.000.000.000 alla concessione di sussidi per opere
di miglioramento fondiario.