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LEGGE 4 aprile 1953, n. 286

Facoltà agli appaltatori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio di prestare cauzione mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

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Testo in vigore dal:  17-5-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le cauzioni che gli appaltatori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio sono tenuti a versare, a garanzia della gestione e delle dotazioni loro affidate, possono essere costituite anche mediante polizza fideiussoria emessa da istituti o enti assicuratori, autorizzati ai sensi degli articoli 18 e 31, regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, o mediante fideiussione prestata da banche di diritto pubblico o da banche di interesse nazionale.
Il contratto tra l'appaltatore e l'istituto assicuratore o la banca deve essere stipulato in conformità dello schema allegato alla presente legge.