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LEGGE 4 aprile 1953, n. 286

Facoltà agli appaltatori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio di prestare cauzione mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

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  • Allegati
Testo in vigore dal: 17-5-1953
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le cauzioni che gli appaltatori dei magazzini di vendita dei generi
di monopolio sono tenuti a versare, a garanzia della gestione e delle
dotazioni  loro  affidate,  possono  essere costituite anche mediante
polizza   fideiussoria   emessa  da  istituti  o  enti  assicuratori,
autorizzati  ai  sensi degli articoli 18 e 31, regio decreto-legge 29
aprile  1923,  n.  966, o mediante fideiussione prestata da banche di
diritto pubblico o da banche di interesse nazionale.
  Il contratto tra l'appaltatore e l'istituto assicuratore o la banca
deve  essere  stipulato  in  conformita'  dello  schema allegato alla
presente legge.