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LEGGE 9 aprile 1953, n. 262

Elevazione a L. 30.000.000 del contributo ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto per il medio ed estremo Oriente (I.S.M.E.O.).

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Testo in vigore dal:  12-5-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contributo ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto per il medio ed estremo Oriente (I.S.M.E.O.), fissato in lire 7.500.000 con la legge 27 maggio 1950, n. 413, è elevato a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53 a lire 30.000.000.