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LEGGE 9 aprile 1953, n. 262

Elevazione a L. 30.000.000 del contributo ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto per il medio ed estremo Oriente (I.S.M.E.O.).

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Testo in vigore dal: 12-5-1953
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  contributo  ordinario  annuale  per  le  spese di funzionamento
dell'Istituto  per  il medio ed estremo Oriente (I.S.M.E.O.), fissato
in  lire  7.500.000 con la legge 27 maggio 1950, n. 413, e' elevato a
decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53 a lire 30.000.000.