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LEGGE 27 marzo 1953, n. 225

Utilizzazione della autorizzazione di spesa disposta con il decreto legislativo 9 aprile 1948 n. 608, modificato dalla legge 23 febbraio 1950, n. 94, ai fini del finanziamento della lotta contro le cavallette nelle campagne 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 e 1953.

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Testo in vigore dal:  1-5-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il testo del primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 608, modificato dall'articolo unico della legge 23 febbraio 1950, n. 94, è sostituito dal seguente:
"È autorizzata la spesa di lire un miliardo per provvedere alle esigenze relative alla lotta contro le cavallette nelle campagne 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 e 1953".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1953

EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI