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LEGGE 23 febbraio 1950, n. 94

Utilizzazione ai fini del finanziamento delle campagne antiacridiche 1949 e 1950, della autorizzazione di spesa di lire un miliardo, disposta, per la campagna 1948, con decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 608.

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Testo in vigore dal:  12-4-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il testo del primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 608, è sostituito dal seguente:
"È autorizzata la spesa di lire un miliardo per provvedere alle esigenze relative alla lotta contro le cavallette nelle campagne 1948, 1949 e 1950".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1950

EINAUDI DE GASPERI - SEGNI PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI