stai visualizzando l'atto

LEGGE 21 marzo 1953, n. 209

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 258, concernente norme transitorie circa i matrimoni contratti, senza autorizzazione e senza il requisito dell'età, da sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, ed estensione agli ufficiali delle Forze armate dello Stato, in determinate condizioni, delle disposizioni dei decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 225.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  29-4-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 258, è ratificato con la seguente modificazione:
Art. 5. - È sostituito dal seguente:
"L'autorizzazione per i matrimoni contratti dagli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, nelle condizioni di cui al presente decreto, produce effetti economici dalla data di celebrazione dei matrimoni stessi".