stai visualizzando l'atto

LEGGE 21 marzo 1953, n. 209

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 258, concernente norme transitorie circa i matrimoni contratti, senza autorizzazione e senza il requisito dell'età, da sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, ed estensione agli ufficiali delle Forze armate dello Stato, in determinate condizioni, delle disposizioni dei decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 225.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 29-4-1953
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 258, e' ratificato con la
seguente modificazione:
    Art. 5. - E' sostituito dal seguente:
    "L'autorizzazione  per  i  matrimoni  contratti  dagli ufficiali,
sottufficiali  e  militari  di  truppa,  nelle  condizioni  di cui al
presente   decreto,   produce   effetti   economici   dalla  data  di
celebrazione dei matrimoni stessi".