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LEGGE 11 marzo 1953, n. 207

Nuove concessioni in materia d'importazione ed esportazione temporanea ed in materia di restituzione diritti (11° provvedimento).

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Testo in vigore dal:  29-4-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È consentita la importazione temporanea di cotone greggio, destinato alla produzione di cotone idrofilo, ovatte e cardati di cotone, nonché di filati e tessuti, contenenti almeno il 20% di cotone di primo impiego, riesportabili anche in confezioni o incorporati in diversi manufatti.