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LEGGE 11 marzo 1953, n. 207

Nuove concessioni in materia d'importazione ed esportazione temporanea ed in materia di restituzione diritti (11° provvedimento).

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Testo in vigore dal: 29-4-1953
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'   consentita  la  importazione  temporanea  di  cotone  greggio,
destinato  alla  produzione  di  cotone idrofilo, ovatte e cardati di
cotone,  nonche'  di  filati  e  tessuti, contenenti almeno il 20% di
cotone   di  primo  impiego,  riesportabili  anche  in  confezioni  o
incorporati in diversi manufatti.