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LEGGE 5 marzo 1953, n. 185

Assegnazione di lire cinque miliardi da ripartirsi in cinque esercizi successivi per il rinnovamento del materiale automobilistico e dei natanti della Pubblica sicurezza.

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Testo in vigore dal:  24-4-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa di 5 miliardi per la rinnovazione di materiale automobilistico e dei natanti della Pubblica sicurezza, da iscriversi in ragione di un miliardo per cinque esercizi finanziari consecutivi, con inizio dall'esercizio 1950-51.