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LEGGE 5 marzo 1953, n. 185

Assegnazione di lire cinque miliardi da ripartirsi in cinque esercizi successivi per il rinnovamento del materiale automobilistico e dei natanti della Pubblica sicurezza.

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Testo in vigore dal: 24-4-1953
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  spesa  di  5  miliardi  per la rinnovazione di
materiale  automobilistico e dei natanti della Pubblica sicurezza, da
iscriversi  in  ragione di un miliardo per cinque esercizi finanziari
consecutivi, con inizio dall'esercizio 1950-51.